Per rispondere in maniera semplice ed evitare ulteriori dubbi sulla questione dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire la differenza tra:
Comprendere la distinzione tra queste tipologie di intervento ti aiuterà a capire se avrai la possibilità di usufruire delle agevolazioni statali. Partiamo dalla definizione di manutenzione ordinaria per poi rivederla uscendo dal linguaggio tecnico. Essa comprende: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Fonte: “interventi di manutenzione ordinaria”, Art. 3, comma 1, lett. a), legge d.P.R. n. 380/01
In poche parole, la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di sostituzione dal vecchio al nuovo oppure quando decidiamo di rinfrescare i muri.
Passiamo ora alla definizione di manutenzione straordinaria, riportando uno stralcio e cercando di capire la differenza con quella ordinaria. Si tratta di manutenzione straordinaria nei casi in cui...
"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. [...]"
Fonte: Stralcio di "interventi di manutenzione straordinaria", Art. 3, comma 1, lett. b), legge d.P.R. n. 380/01
Parliamo di manutenzione straordinaria quando aumenta la forza lavoro e la tempistica dell’intervento. Allargare un passaggio tra due stanze rientra in questa tipologia di manutenzione.
Il restauro e risanamento conservativo comprende:
"gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. […]"
Fonte: Stralcio di “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, Art. 3, comma 1, lett. c), legge d.P.R. n. 380/01
L’intervento di restauro e risanamento conservativo permette all’organismo edile di essere conservato, reso migliore e funzionale rispettando gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso. Rientra in questa tipologia di intervento la sostituzione di un muro degradato di un’abitazione che provoca muffa o scrostamento dell’intonaco.
E quindi passiamo all’ultimo intervento: la ristrutturazione. Si intendono "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. […]"
Fonte: Stralcio di “interventi di ristrutturazione”, Art. 3, comma 1, lett. d), legge d.P.R. n. 380/01
L’intervento di ristrutturazione include la manovra che può portare alla trasformazione di un organismo edilizio rendendolo in tutto o in parte diverso dal precedente.
Un esempio che semplifica la definizione è l’apertura di un’ampia finestra per rendere il soggiorno più luminoso.
Siamo arrivati alla fine di questo articolo ed è il momento di tirare le somme. Cambiare una porta interna, perché ormai usurata, non equivale ad una ristrutturazione, ma ad una manutenzione ordinaria. Pertanto, si ha diritto al bonus del 50% se la sostituzione è inserita all’interno di un intervento più corposo che può rientrare nelle definizioni di manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti o edifici indipendenti, ad esempio la demolizione di un muro interno. Detto questo, preciso che la sostituzione delle porte interne rientra nella manutenzione ordinaria e quindi non è detraibile. È possibile detrarre la spesa facendo rientrare o associando l’intervento ad uno soggetto a detrazione. Questo significa che nel caso di manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione su un edificio singolo (a seconda dei casi sottostate a titolo abilitativo Comunale: CILA, SCIA o PDC) la detrazione del 50% può essere calcolata anche per le spese di sostituzione di porte interne, se necessarie per completare il lavoro effettuato nel suo insieme.